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TAssa RIfiuti dei posti barca. In Toscana la prima sentenza che fa chiarezza

La Commissione Tributaria provinciale di Livorno ha emesso una sentenza che fa finalmente chiarezza sull’applicazione di questa tassa, erroneamente applicata ai posti barca dei porti turistici.

I principi generali per la determinazione e l’applicazione della TARI sono contenuti nell’articolo 238 del Dlgs 152/2006. In particolare, è previsto che la tariffa per la gestione dei rifiuti sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

In ambito demaniale marittimo, e nello specifico nei porti turistici e marine della Toscana, l’applicazione della TARI è stata oggetto di numerosi contenziosi, poiché molte amministrazioni locali hanno applicato il concetto “per unità di superficie” nei propri regolamenti, estendendo quindi la richiesta di contribuzione anche agli specchi acquei.

Applicando, quindi, TARIFFA x SUPERFICIE = TASSA DA VERSARE

È di facile comprensione che applicare una tariffa a uno specchio acqueo che per sua natura è di elevata estensione superficiale ha generato delle elevatissime richieste di pagamento ai concessionari e gestori dei porti turistici, i quali si sono visti costretti a ribaltare questi costi sugli utenti con tariffe di ormeggio sempre più onerose.

Invero le pubbliche amministrazioni hanno sempre commesso errore nell’applicare il proprio regolamento TARI anche ai porti turistici, perché le stesse amministrazioni non hanno privativa in quest’ambito, ossia non hanno la possibilità di richiedere questo pagamento.

La Regione Toscana con la legge n.25/1998 (modificata con legge n.61/2014) ha regolamentato direttamente come deve essere disciplinata la gestione dei rifiuti all’interno dei porti turistici:

All’Art. 6 sono disciplinati i piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. I porti turistici fanno parte per quest’argomentazione della competenza dell’Autorità marittima locale.

Nello specifico, è disciplinato:

1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, le prescrizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003 sono adottate, d’intesa con la Regione, con ordinanza che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dello stesso d.lgs. 182/2003, costituisce piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. L’intesa è approvata con deliberazione della Giunta regionale. (per navi si intende anche unità da diporto);

2. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

3. La Regione, avvalendosi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui ambito ricomprende il territorio di competenza dell’autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, cura, d’intesa con l’autorità marittima stessa, le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Per semplificare la comprensione, la norma sopra citata ci indica che per le aree di competenza dell’autorità marittima i rifiuti generati dalle navi e dalle unità da diporto, quindi le barche, devono essere gestiti e poi smaltiti secondo un regolamento autonomo e, quindi, i concessionari dei porti turistici sono esonerati dal pagamento della tariffa TARI.

Nei regolamenti specifici si dovrà tener conto che i porti turistici, solitamente si occupano in autonomia della raccolta del rifiuto con proprio personale e con propri mezzi. Il rifiuto raccolto è, inoltre, conferito in aree di stoccaggio per poi essere trattato e smaltito secondo una quantificazione a peso realmente prodotto e non in base alla superficie occupata.

Si passa quindi a un diverso conteggio:

COSTO DI SMALTIMENTO x QUANTITA’ PRODOTTA = COSTO DA SOSTENERE

La sentenza n° 460 del 22 novembre 2017, emessa dalla Commissione Tributaria a seguito del ricorso presentato dall’Avv. Flavia Pozzolini in rappresentanza del porto turistico di Rosignano Marittimo Marina Cala de’ Medici accoglie tutte le istanze presentate dall’Avv. Rodolfo Barsi. Fatte le dovute premesse, la sentenza pone a fondamento l’accoglimento dell’ordinanza n° 103 del 2009 emessa dalla Capitaneria di Porto di Livorno, avente ad oggetto il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nell’area di sua competenza, ivi compreso il Porto Turistico di Cala de’ Medici.

Questa sentenza, unita all’ordinanza emessa dal TAR Toscana 1176/2017 pubblicata il 9 ottobre 2017, pone le basi per un definitivo chiarimento sul costo “di condominio” dei posti barca in Toscana. Come sempre da me sostenuto, avere certezza dei costi annuali di un posto barca sarà l’elemento chiave per il rilancio della portualità, riattivando il mercato della compravendita dei posti barca e, con esso, anche l’industria nautica per le vendite nel mercato interno.

Nell’ultimo documento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono indentificati in Italia 158.088 posti barca dislocati lungo i 7.456 km della penisola italiana. La Sardegna ha la maggiore estensione costiera, ma la Toscana con i suoi 18.770 posti barca è seconda solo alla Liguria.

Da segnalare che nel dossier emerge che in Toscana esiste una grande carenza di ormeggi idonei ad ospitare imbarcazioni e navi oltre i 24 metri. Sono presenti in Toscana, infatti, solo 413 posti barca per questa metratura, contro i 1.375 della Liguria.

Nautica Italiana, associazione che rappresenta i più importanti cantieri nautici italiani, auspica che nella valutazione del prossimo Master Plan dei porti e nel Piano Strutturale sia data la giusta importanza a questa fascia di mercato per la quale la Regione Toscana ospita una larga parte dei cantieri italiani leader mondiali, con il 40% del portafoglio di ordini globali.

Federagenti Sezione Yacht ha stimato la presenza di circa 8.000 approdi annuali di maxi yacht in Italia, con una fortissima ricaduta economica ed occupazionale sul territorio. Basti pensare che un solo yacht di 40 metri di lunghezza genera una spesa annuale non inferiore ai 2 milioni di euro e induce occupazione diretta a bordo di 10/12 persone e indiretta di oltre 50.

Matteo Italo Ratti